L’inedificabilità di fatto esclude quella di diritto

La edificabilità di fatto, per condurre ad escludere quella di diritto, deve essere tale da precludere in maniera totale o da rendere antieconomica l’anzidetta suscettività, sì da condurre ad una valutazione del fondo non dissimile da fondi che tale caratteristica non posseggono; non è così nel caso di specie, in cui permane la possibilità, anche di fatto, di costruire, anche se tale operazioni risulti, all’evidenza, più onerosa rispetto a terreni più prossimi al centro abitato e già muniti, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione.

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Area destinata a sede viaria e parcheggi: 200 euro al metro con l’indice territoriale

In ordine ad un’area destinata a sede viaria e parcheggi, da considerarsi quale area destinata ad attrezzatura pubblica all’interno di un comprensorio già edificato, l’edificabilità del fondo deve necessariamente essere commisurata ad indici “medi” di fabbricabilità riferiti (o riferibili) all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato.

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Le aree pertinenziali di edifici produttivi valgono il 10% del valore delle superfici degli edifici

Le aree scoperte al servizio di edifici produttivi possono essere valutate nel 10% del valore unitario delle superfici degli edifici con destinazione normale, come desumibile da pubblicazioni specializzate, percentuale che può essere ridotta a causa della eventuale forma irregolare penalizzante.

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Metodo sintetico comparativo e analitico ricostruttivo

In tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività.

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