L’inedificabilità di fatto esclude quella di diritto

La edificabilità di fatto, per condurre ad escludere quella di diritto, deve essere tale da precludere in maniera totale o da rendere antieconomica l’anzidetta suscettività, sì da condurre ad una valutazione del fondo non dissimile da fondi che tale caratteristica non posseggono; non è così nel caso di specie, in cui permane la possibilità, anche di fatto, di costruire, anche se tale operazioni risulti, all’evidenza, più onerosa rispetto a terreni più prossimi al centro abitato e già muniti, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione.

Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione II civile, del 06/04/2017
Relatore: Francesca Romano
Presidente: Rita Majore

Oggetto:
vincoli urbanistici ed edificabilità –> edificabilità –> bipartizione –> possibilità effettive di edificazione –> escludenti l’edificabilità di diritto

Sintesi:
La edificabilità di fatto, per condurre ad escludere quella di diritto, deve essere tale da precludere in maniera totale o da rendere antieconomica l’anzidetta suscettività, sì da condurre ad una valutazione del fondo non dissimile da fondi che tale caratteristica non posseggono; non è così nel caso di specie, in cui permane la possibilità, anche di fatto, di costruire, anche se tale operazioni risulti, all’evidenza, più onerosa rispetto a terreni più prossimi al centro abitato e già muniti, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione.

Estratto:
« La condizione dei luoghi, da valutarsi sempre al momento dello svolgersi della procedura ablativa, è ricavata dalla consulenza del dott. (..), l’unica che dia sul punto una qualche indicazione; in esso si segnala che trattasi di terreni in parte pianeggianti ed in parte con acclività non molto accentuata; al momento dell’esproprio il fondo si presentava sfornito di opere di urbanizzazione primaria, anche in ragione della sua distanza dal centro abitato ( 18 km dal centro di Mongrassano e 12 da Tarsia). Ciò, di contro a quanto preteso dalle società convenute, non porta ad escludere la edificabilità di fatto, sì da far apparire inutiliter data la diversa destinazione urbanistica impressa; la mancanza di opere di urbanizzazione e la distanza dai centri abitati può riflettersi sul prezzo di mercato del bene, e così la maggiore onerosità della edificazione, a cagione della non accentuata acclività del fondo ( così il ctp di parte attrice, richiamato, sul punto, anche dal ctp della parte convenuta). La edificabilità di fatto, per condurre ad escludere quella di diritto, deve essere tale da precludere in maniera totale o da rendere antieconomica l’anzidetta suscettività, sì da condurre ad una valutazione del fondo non dissimile da fondi che tale caratteristica non posseggono; non è così nel caso di specie, in cui permane la possibilità, anche di fatto, di costruire, anche se tale operazioni risulti, all’evidenza, più onerosa rispetto a terreni più prossimi al centro abitato e già muniti, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione. »

 

Oggetto:
interessi e rivalutazione nell’espropriazione –> rivalutazione e interessi –> indici ISTAT
Sintesi:
La mera operazione di rivalutazione o devalutazione, in base gli indici ISTAT, del prezzo di un bene immobile, non dà sufficiente contezza del reale prezzo di mercato, poichè l’andamento del mercato immobiliare risulta spesso del tutto sganciato dall’andamento dei prezzi al consumo assunti di norma a base degli indici Istat.

Estratto:
« Inoltre la mera operazione di rivalutazione o devalutazione del prezzo non dà sufficiente contezza del reale prezzo di mercato, poichè l’andamento del mercato immobiliare risulta spesso del tutto sganciato dall’andamento dei prezzi al consumo assunti di norma a base degli indici Istat. »