Le barbatelle di vite piantate dopo la comunicazione di avvio non si indennizzano

Se le piantagioni/migliorie possono, in linea astratta, essere computate nel valore del bene, ciò deve, però, considerarsi categoricamente precluso per quelle la cui realizzazione sia avvenuta dopo la comunicazione di avvio del procedimento: in tale caso lo “scopo fraudolento” è considerato sussistente dal secondo comma dell’art. 32 Tues attraverso lo strumento della presunzione legale assoluta (o juris et de iure). Risultando le piantagioni realizzate dopo la comunicazione di avvio dei procedimento, nessuna indagine può essere fatta in ordine allo scopo delle stesse, ossia alle intenzioni dei proprietari. Del resto, dando rilievo essenziale al momento della realizzazione delle opere è innegabile che il legislatore abbia inteso escludere qualsiasi rilevanza alla sola intenzione di realizzare le predette piantagioni.

(Sentenza integrale)