Aree inedificabili: sì al tertium genus, no alla vocazione edificatoria

Per i suoli non aventi natura edificatoria, e proprio allo scopo di assicurare il ragionevole legame dell’indennità con il valore di mercato del bene ablato, garantito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU, vige il principio secondo cui rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

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