Alcune Commissioni Provinciali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 181 del 2011, hanno “tirato i remi in barca”, cessando in sostanza il lavoro di aggiornamento annuale dei valori tabellari. Si tratta di un atteggiamento non condiviso dal Coordinamento, che sottolinea la doverosità della prosecuzione delle quantificazioni dei valori agricoli medi, ancora applicabili alle indennità aggiuntive di cui agli articoli 42 (fittavoli), 40.4, 37.9 del dPR 327/2001. Tali indennità aggiuntive costituiscono un onere finanziario rilevantissimo nella realizzazione di molte opere, come quelle lineari fuori dai tessuti urbani, e debbono continuare a fondarsi su valori aggiornati.