Se il c.t.p. contesta dettagliatamente la c.t.u., il giudice deve spiegare i motivi per cui aderisce a quest’ultima

Allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, l’inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all’omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.20178 del 18/08/2017
Relatore: Pietro Campanile
Presidente: Pietro Campanile

Oggetto:
interessi e rivalutazione nell’espropriazione –> interessi compensativi –> differenza tra indennità giudiziale e depositata

Sintesi:
Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Estratto:
« 2.3. Il rilievo circa la carenza probatoria del diritto agli interessi compensativi, ancorchè esulante dal perimetro della violazione denunciata, ma comunque riconducibile nella previsione degli artt. 1282 e 1284 c.c., è del pari inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., essendo stato correttamente applicato il consolidato principio secondo cui le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (Cass., 20 giugno 2011, n. 13456; Cass., 30 aprile 2008, n. 10929). »

Oggetto:
giudizio –> consulenze tecniche

Sintesi:
In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Oggetto:
giudizio –> consulenze tecniche

Sintesi:
Allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, l’inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all’omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile.

Estratto:
« 3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non essersi prese in considerazioni le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, è del pari inammissibile. Deve in proposito osservarsi che, a prescindere dai rilievi, meramente accennati, all’assenza di opere di urbanizzazione, che avrebbero reso il terreno “privo di potenzialità edificatorie effettive”, nel ricorso non sono state adeguatamente specificate le modalità e i termini con cui le critiche svolte al suddetto elaborato sarebbero state avanzate nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello. Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368). 3.1. A sostegno del ricorso viene, al contrario, interamente trascritta una decisione della stessa Corte di appello, relativa ad un’area attigua, che sarebbe pervenuta a una diversa determinazione dei valori unitari, senza che risulti in alcun modo allegato che i fondi, ancorchè situati nella stessa zona, presentassero le medesime caratteristiche, e senza che sia neppure allegato che la sentenza invocata, emessa in data anteriore rispetto a quella impugnata, e del cui eventuale passaggio in giudicato si tace, sia stata prodotta nel corso del giudizio di merito. 3.2. In definitiva, ancorchè debba confermarsi l’orientamento secondo cui, allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr., da ultimo, Cass., 21 novembre 2016, n. 23637), l’inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all’omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile. »