Zone A B C D edificabili; E F inedificabili

In tema di indennità di esproprio vige un sistema dicotomico condizionato dalla destinazione “legale” del bene, rimessa cioè alla legge e da questa delegato agli strumenti urbanistici generali, a seconda che l’immobile sia dagli stessi destinato all’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area in base alle norme della legge urbanistica 1150/1942 e successivo sviluppo,ovvero collocato in zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,attrezzature pubbliche,servizi,viabilità,zona di rispetto ecc.). Siffatta bipartizione è puntualmente espressa dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che ha suddiviso il territorio comunale in zone territoriale omogenee,destinando all’edilizia privata le parti descritte da A a D e per converso rendendo inedificabili sia quelle “destinate ad usi agricoli” (zone E),sia le parti “destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”: e perciò attribuendo alla prima categoria un plusvalore di tale entità da divenire determinante anche nel diritto tributario (ICI, IMU).

(Sentenza integrale)